Assegno di incollocabilità 2021: la guida INAIL

Avete mai sentito parlare dell’assegno di incollocabilità? Questa misura, in realtà, è una prestazione economica che l’INAIL eroga agli invalidi per infortunio o per malattia professionale che non possono fruire di un’assunzione obbligatoria. Per ottenere questo sussidio ci sono una serie d’importanti requisiti, in modo da ricevere il contributo pari a 266,37 euro a partire dallo scorso 1° luglio 2020. L’INAIL qualche tempo fa ha stabilito quali sono i precisi criteri per ottenere questo contributo e come funziona.

Assegno di incollocabilità, a chi spetta

L’assegno di incollocabilità, come già accennato, viene erogato agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non possono fruire dell’assunzione obbligatoria. Per ottenere l’assegno d’invalidità bisogna avere non più di 65 anni, un grado d’inabilità che non sia al di sotto del 34%. Inoltre, la sua invalidità deve essere riconosciuta secondo quelle che sono le tabelle allegate al testo unico del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 per gli infortuni sul lavoro che si sono verificati per malattie professionali denunciate entro 31 dicembre 2006. Poi, chi vuole ottenere questo assegno deve dimostrare un grado di menomazione sull’integrità psicofisica, nonché un danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a partire dal primo gennaio 2007

Come fare domanda

Per ottenere l’assegno di incollocabilità si può presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza oppure per via telematica attraverso lo sportello elettronico certificato o la semplice posta elettronica. Il lavoratore quindi presenta la richiesta scaricando i moduli dal sito dell’INAIL e la invia attraverso gli indirizzi istituzionali. Verrà così erogato, se vi sarà l’ok, l’assegno pari a 263,37 euro mensili che può essere dato sia con un accredito su carta prepagata che sul conto corrente postale o bancario.

Condividi l'articolo

WhatsApp
Facebook
LinkedIn
Telegram
Email
Print